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NIENTE DONNE IN GIUNTA? IL TAR AZZERA L’ESECUTIVO COMUNALE

giunta

L’art. 51 Cost. vincola la P.A. anche in mancanza di norme esplicite

 

L’art. 51 I comma della Costituzione dispone: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Sulla base di tale disposizione costituzionale, il Tar Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) ha emesso una sentenza di annullamento (Sent. N. 00589/2012) dei vari provvedimenti adottati dal Sindaco di Melito Porto Salvo(RC) inerenti la nomina della Giunta comunale: questa infatti risultava composta esclusivamente da persone di sesso maschile. Nel ricorso si lamentava la violazione degli artt. 51 Cost. e 1 d.lgs. n. 198/2006.

Il ricorso è stato accolto rispecchiando il disegno costituzionale, che in materia di pari opportunità è abbastanza chiaro. Come noto, nel 1948 la Costituzione Italiana ha sancito il principio di eguaglianza di genere, partendo dall’art. 3: “pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge”,”eguaglianza morale e giuridica dei coniugi(art. 29),”parità tra i sessi nel mondo lavorativo”(art. 37),”eguaglianza per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive” (art. 51).

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ricordato, anche in virtù di una giurisprudenza consolidata, “la natura cogente e non meramente programmatica dell’art. 51 Cost.“, il quale vincola le singole amministrazioni ed i propri rappresentanti istituzionali, a nulla rilevando la mancanza di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile all’interno dello statuto dell’ente locale, in presenza di chiari parametri normativi di rango superiore quali la Carta costituzionale.

Il collegio giudicante, inoltre, percorrendo una strada già tracciata circa l’unione pari opportunità-buon andamento dell’azione pubblica (vd. Tar Lazio, II, 20 gennaio 2012 n. 679), ha rammentato che le norme riguardanti la parità uomo-donna per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive “non sono precipuamente poste a tutela del singolo, ma rispondono anche all’interesse più generale ad un equilibrata rappresentanza dei generi nella composizione (anche) di tutti gli organismi locali sì da garantire l’acquisizione alla concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che risiede proprio nella diversità del genere ”.

Lodevole la decisione assunta dal Tar Calabria, cosi come il cammino seguito dalla precedente giurisprudenza e dal legislatore(specie costituzionale) al fine di garantire effettivamente la parità tra i sessi. Ma il problema sta proprio nella necessità di un continuo intervento dell’autorità, per riaffermare principi e regole che ormai dovrebbero essere nel DNA della nostra società civile. Non si può infatti non considerare il grande ruolo svolto dalla donna per lo sviluppo della comunità. Marcela Villareal, direttrice della divisione FAO pari opportunità e popolazione, a tal proposito sostiene: “Lo sviluppo è possibile. L’eliminazione della povertà è possibile. Ma nessuna delle due cose è possibile senza un approccio mirato alle disuguaglianze di genere, e che, soprattutto, valorizzi il dinamismo, le idee, la saggezza e la capacità di mediazione che sono patrimonio delle donne”. Il riscontro a questa dichiarazione lo troviamo subito se volgiamo lo sguardo alla situazione internazionale, dove gli Stati con maggior sviluppo sono proprio quelli che attuano sostanzialmente l’eguaglianza di genere, ad esempio la Svezia: in questa Nazione pur in assenza di una disciplina legislativa, i partiti politici garantiscono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Alessandro Santaguida

inoltre Martedì, 15 gennaio 2013
Roma, Casa Internazionale delle Donne, ore 17,00
Via della Lungara, 19

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10 gennaio 2013

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