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CONGEDO PER IL PADRE: ISTRUZIONI PER L’USO

consigliera
L’INPS, con sua circolare n.40 del 14/3/2013, precisa che sia il congedo obbligatorio di un giorno che gli ulteriori due giorni facoltativi fruibili dal padre, lavoratore dipendente,e introdotti con l'art.4 L.92/2012, devono essere goduti entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro.

La disciplina si applica agli eventi avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Per quanto riguarda il congedo obbligatorio della durata di un giorno, lo stesso è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro 5 mesi.

Si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Inoltre, lo stesso è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Diversamente, la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.

Il padre può fruirne anche contemporaneamente all'astensione della madre. In ogni caso, il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre entro il 5° mese dalla data di nascita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre (inoltre spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità).

L’Istituto precisa che entrambe i congedi spettano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del 5° mese, decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, si sottolinea che il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Il padre interessato a fruire dei giorni di congedo, deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica poi all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uniemens.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre (dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori).

Entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per ASpI e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni. In tali periodi è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Per quanto concerne il trattamento previdenziale, l’INPS precisa che, ai congedi si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001. Esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa. Se il lavoratore che usufruisce del congedo obbligatorio si trova in congedo di paternità, la scadenza del congedo di paternità si sposterà di un giorno.



www.lavoro.gov.it



20 marzo 2013

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