Un disegno di legge scarno, che si compone di soli 4 articoli, e che punisce con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 200 a 3 mila euro "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione o invita ad avvalersene" (art.1), e con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15 mila a 150 mila euro per "chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto, anche nelle norme del favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo, dalla prostituzione di minori" (art.2).
ROMA - Un disegno di legge scarno, che si compone di soli 4 articoli, e che punisce con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 200 a 3 mila euro "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione o invita ad avvalersene" (art.1), e con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15 mila a 150 mila euro per "chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto, anche nelle norme del favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo, dalla prostituzione di minori" (art.2). È questo il contenuto del disegno di legge del ministro Mara Carfagna (Pari opportunità) dal titolo "Misure contro la prostituzione", che dopo il via libera dal pre-consiglio dei ministri di ieri dovrebbe avere il via libera domani mattina dal Consiglio dei ministri.
"Con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico- spiega la relazione tecnica allegata al ddl- si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di grave allarme sociale e contemporaneamente a contrastare lo sfruttamento della stessa, in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale".
Se l'articolo 1 del disegno di legge, dunque, introduce "il reato di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici" (strade, parchi, aperta campagna), l'articolo 2 invece dedica particolare attenzione alla prostituzione minorile, riscrivendo interamente l'articolo 600 bis del Codice penale e tenendo conto degli obblighi assunti con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
Oltre a punire "chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto", l'articolo 2 prevede che chiunque compia atti sessuali "con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità, anche non economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1500 a 6 mila euro". Se il minore è di età inferiore a sedici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le circostanze attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. Infine, se l'autore dei fatti è minore di 18 anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi.